COMUNITA’ MONTANA “TITERNO E ALTO TAMMARO” – Provincia di Benevento – STATUTO

SOMMARIO
TITOLO I
Art. 1 – Denominazione, Costituzione, natura-Giuridica – Sede.
Art. 2 – Segni distintivi: Sigillo, Stemma e Gonfalone.
Art. 3 – Territorio.
Art. 4 – Finalità.
Art. 5 – Funzioni
Art. 6 – Programmazione e Cooperazione Interistituzionali
TITOLO II – ORDINAMENTO ISITITUZIONALE DELLA COMUNITA’ MONTANA
Art. 7 – Capo I – Organi della Comunità
Art. 8 – Presidenza del Consiglio Generale, Attribuzioni.
Art. 9 – Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Generale.
Art.10 – Il Consiglio Generale Definizione – Ruolo e sede delle Riunioni.
Art.11 – Composizione e durata del Consiglio Generale.
Art 12 – Competenza.
Art.13 – Regolamento per il funzionamento del Consiglio Generale
Art.14 – Seduta D’Insediamento – Consigliere Anziano.
Art.15 – Funzionamento.
Art.16 – Ordine del Giorno.
Art.17 – Votazione e Verbalizzazione
Art.18 – Commissioni Consiliari
Art.19 – Commissioni Temporanee o Speciali
Art.20 – Capo II – Diritti dei Consiglieri
Art.21 – Gruppi Consiliari e Capigruppo
Art.22 – Ineleggibilità, Incompatibilità Decadenza dei Consiglieri
Art.23 – Interpellanze e Mozioni
CAPO III – GIUNTA ESECUTIVA
Art.24 – Definizione
Art.25 – Elezione, Composizione e Surroga
Art.26 – Mozione di sfiducia
Art.27 – Revoca degli Assessori
Art.28 – Durata in Carica e surrogazione
Art.29 – Competenze
Art.30 – Funzionamento
CAPO IV – PRESIDENTE
Art.31 – Definizione
Art.32 – Elezione e durata in carica
Art.33 – Attribuzioni
Art.34 – Dimissioni
CAPO V – CONFERENZA DEI SINDACI
Art.35 – Definizione e ruolo
TITOLO III – ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I – TECNOSTRUTTURE
Art.36 – Principi Organizzativi
Art.37 – Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Art.38 – Rapporti tra organi politici e dirigenza
Art.39 – Segretario Generale
Art.40 – Responsabili dei servizi
Art.41 – Dirigenti
Art.42 – Responsabilità dei dirigenti
Art.43 – Specifiche professionalità
Art.44 – Conferenza dei Dirigenti
Art.45 – Attribuzioni
TITOLO IV – STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI
CAPO I – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
Art.46 – Obiettivi della programmazione e della cooperazione
Art.47 – Documenti programmatici
Art.48 – Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Art.49 -Programmi annuali operativi di attuazione
CAPO II – SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE SERVIZI PUBBLICI
Art.50 – Forme di gestione dei servizi pubblici
Art.51 – Gestione in economia
Art.52 – Istituzione
Art.53 – Concessione a terzi
Art.54 – Società di capitali
Art.55 – Contratti di Sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
FORME ASSOCIATIVE
Art.56 – Collaborazione con altri Enti ed organismi pubblici
Art.57 – Convenzioni
Art.58 – Consorzi
Art.59 – Accordi di programma
Art.60- Rapporti con gli altri Enti Pubblici territoriali
Art.61 – Adesione all’Uncem
TITOLO V – DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I – INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI
Art.62 – Diritti
CAPO II – GARANZIE E STRUMENTI
Art.63 – Diritto all’informazione
Art.64 – Diritto di uguaglianza ed imparzialità
Art.65 – Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amm/vo
Art.66 – Diritti di consultazione e controllo sociale
TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA’
CAPO I – LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Art. 67 – Entrate
Art.68 – Ordinamento finanziario e contabile
Art.69 – Tesoriere
CAPO II – IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE
Art.70 – Revisore econmico-finanziaria
Art.71 – Controlli interni di gestione
Art.72 – Patrimonio della Comunità Montana
TITOLO VII – FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I – STATUTO
Art.73 – Caratteri e contenuti
Art.74 – Interpretazione
Art.75 – Modifiche ed abrogazione
Art.76 – Pubblicazione
CAPO II – REGOLAMENTI
Art.77 – Caratteri e materie
Art.78 – Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche
Art.79 – Interpretazione
CAPO III – ATTI AMMINISTRATIVI
Art.80 – forma
Art.81 – Deliberazioni degli organi collegiali
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.82 – Entrata in vigore dello statuto
Art.83 – Norma di rinvio
Art.84 – Norme tramsitorie
Art.85 – Norme finali.
COMUNITA’ MONTANA “TITERNO E ALTO TAMMARO”

STATUTO

TITOLO I

ART.1
DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, NATURA – GIURIDICA – SEDE
La Comunità Montana “Titerno e Alto Tammaro”, nella sua attuale dimensione territoriale, costituita ai
sensi della L.R. 30 Settembre 2008 N. 12, come modificata con L.R. 11 Dicembre 2008 N. 20, è una
unione di Comuni classificati montani e parzialmente montani, Ente sovraccomunale, dotato di autonomia
Statutaria nell’ambito delle leggi Statali e Regionali.
Per meglio ottimizzare la strutturazione organizzativa sul territorio, la Comunità Montana “Titerno e Alto
Tammaro”, ha sede legale ed operativa nel Comune di Cerreto Sannita, alla Via Telesina N. 174 e sede
operativa nel Comune di Castelpagano alla Via del Popolo N. 6.

ART.2
SEGNI DISTINTIVI: SIGILLO, STEMMA E GONFALONE
La Comunità Montana, negli atti e nel Sigillo, si identifica con il nome di “Comunità Montana “Titerno e
Alto Tammaro”, nonché con uno Stemma ed un Gonfalone, le cui fogge vengono approvate dal Consiglio
Generale a maggioranza assoluta dei propri componenti. L’uso e la riproduzione di tali simboli per
fini non istituzionali, sono vietati.

ART.3
TERRITORIO
La Comunità Montana “Titerno e Alto Tammaro”, è costituita dai territori e dalle Comunità dei Comuni
di:Campolattaro – Castelpagano – Cerreto Sannita -Circello – Colle Sannita – Cusano Mutri – Faicchio
– Guardia Sanframondi – Pietraroja – Morcone –Pontelandolfo – S. Lorenzello – S. Lupo – S. Salvatore
Telesino – Reino – Santa Croce del Sannio – Sassinoro.

ART.4
FINALITA’
1) La Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro cura gli interessi delle proprie comunità e ne promuove
lo sviluppo. Essa pone come proprie priorità istituzionali le seguenti finalità:
a) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica,
sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio curando gli interessi delle genti locali, nel rispetto
delle caratteristiche fisiche, ambientali e sociali proprie del territorio montano.
b) la valorizzazione del patrimonio montano;
c) la tutela, la promozione e lo sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese, favorendo l’associazionismo
e la cooperazione, per consentire una vasta collocazione di prodotti e servizi locali;
d) nell’ambito dei piani di sviluppo e dei programmi, la conservazione e la difesa dell’ambiente, al fine di
un coerente sviluppo delle attività produttive;
e) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale ed archeologico, garantendone il
godimento da parte della collettività.
f) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni
locali alle scelte politiche ed all’attività amministrativa.

ART.5
FUNZIONI
Nell’ambito delle suesposte finalità, alla Comunità Montana spettano le funzioni direttamente attribuite
da leggi della repubblica e leggi regionali nonché gli interventi per la montagna stabiliti dall’Unione Europea.
Spettano, altresì, le funzioni ad essa delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
In particolare:
a) il miglioramento e l’armonico equilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione particolarmente
attraverso l’erogazione di servizi, favorendone l’accesso, la predisposizione di infrastrutture a rilevanza
ed utilità sociale, la realizzazione di interventi anche di sostegno all’iniziativa economica e sociale, pubblica
e privata, idonea a favorirne il miglioramento stesso;
b) la difesa del suolo e dell’ambiente;
c) il rafforzamento della propria autonomia, democraticità e influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali e
istituzionali, anche di livello internazionale;
d) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza.
e) la promozione dell’esercizio associato delle funzioni comunali;
f) in generale, la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e
del territorio;
g) sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico;
h) riconoscimento delle attività culturali, della pratica sportiva e dell’impiego del tempo libero quali momenti
essenziali ed autonomi della formazione della personalità e promozione di idonee strutture ed iniziative;
i) la valorizzazione delle tradizioni locali;
j) la tutela del patrimonio naturale con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, alla conservazione
ed alla difesa dell’ambiente e del paesaggio contro le fonti di inquinamento atmosferico, terrestre,
acustico ed idrogeologico, per assicurare ai cittadini uno sviluppo civile con condizioni di vita che salvaguardino
la salute;
k) partecipa, insieme ad altri enti locali, alla realizzazione ed alla gestione degli sportelli unici per le attività
produttive attivate presso le competenti strutture comunali, nell’ottica della semplificazione e dello
snellimento delle funzioni amministrative;
l) esprime il parere preventivo ed obbligatorio in caso di utilizzazione delle risorse del suolo e del sottosuolo;
m) promuove il turismo valorizzando la montagna quale risorsa turistica e mediante la predisposizione di
programmi di riqualificazione strutturali e di risorse per attività promozionali ed incentivanti;
n) coopera con gli altri enti locali alla predisposizione degli strumenti di programmazione urbanistica, attraverso
l’indicazione di direttive generali concernenti la valorizzazione delle zone montane, concorrendo,
altresì, alla formazione del piano territoriale e di coordinamento;
o) tutela e valorizza il patrimonio boschivo, anche attraverso la promozione di iniziative imprenditoriali, la
prevenzione di episodi di danneggiamento, il recupero dei territori incolti ed abbandonati, la bonifica
montana, l’individuazione delle aree di particolare pregio ambientale;
p) per sopperire alla mancanza di mezzi, strutture e personale dei singoli comuni e nell’ottica dell’efficienza,
economicità e della produttività dei servizi esercita funzioni in materia di polizia amministrativa, di
gestione dei rifiuti, di trasporto pubblico locale e di valorizzazione e promozione dei beni culturali;
q) attua ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti precedenti;
r) al fine di consentire la crescita della comunità promuove lo Scambio di esperienze economiche sociali
e culturali con altre realtà montane, nazionali ed europee;

ART.6
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALI
1) La Comunità Montana adotta il metodo e agli strumenti della programmazione sia nello svolgimento
del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio, sia nello svolgimento del
ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, delle risorse e servizi.
2) I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione
di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA’ MONTANA.

ART. 7
CAPO I – ORGANI DELLA COMUNITA’
1.Sono organi della Comunità Montana il Consiglio Generale, la Giunta Esecutiva, il Presidente della Comunità
Montana. Il Consiglio Generale, deve istituire la figura del Presidente e del Vice Presidente del
Consiglio Generale;
2.I membri del Consiglio Generale assumono il nome di Consiglieri ed i membri della Giunta quello di
Assessori.
3.Agli Amm/ri della Comunità Montana, si applicano le disposizioni circa lo Status degli Amm/ri locali
previsti dal capo IV del titolo III del Testo Unico D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

ART.8
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GENERALE, ATTRIBUZIONI
1) L’istituzione della figura del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Generale, ai sensi dell’art.
7 comma 1, avviene nella prima seduta di Consiglio Generale successiva all’approvazione dello Statuto
e prima di procedere alla elezione e/o al rinnovo degli organi comunitari.
2) Il Presidente del Consiglio Generale, oratore ufficiale dell’Assemblea, la rappresenta nei rapporti con
gli organismi Istituzionali, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale e culturale,
interviene ispirandosi a criteri di imparzialità a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.
3) Il Presidente del Consiglio convoca, e presiede le assemblee consiliari e le conferenze dei Capigruppo.
Concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori nelle
Commissioni Consiliari permanenti. La carica del Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di
componente di Commissioni Consiliari permanenti, alle quali può partecipare, senza diritto di voto.
4) Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai
singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio:
5) Il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni si avvale del Vice Presidente.
6) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo o quando
venga da questi delegato. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Presidente e del Vice
Presidente questi ultimi sono sostituiti, nella seduta consiliare, dal Consigliere più anziano di
età.
7) Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, tra i Consiglieri comunitari, mediante separata votazione,
per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini effettuati
nella stessa seduta, il candidato non ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi in
successiva seduta entro il termine di giorni 15 (quindici), è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri presenti.
8) Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Generale previa intesa con il Presidente della Comunità
Montana, in ordine al calendario dei lavori e all’ordine del giorno.
9) Il Presidente è tenuto alla convocazione con le modalità del precedente comma, su richiesta del Presidente
della G,E, entro 5 (cinque) giorni e anche nel caso lo richiedano un terzo dei Consiglieri o cinque
Consigli Comunali, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti. L’adunanza deve aver luogo
entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 9
REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENERALE
1.Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Generale possono essere revocati con voto a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati su mozione di sfiducia presentata da almeno la metà + 1 dei
Consiglieri Comunitari. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

ART.10
IL CONSIGLIO GENERALE
DEFINIZIONE – RUOLO E SEDE DELLE RIUNIONI
1) Il Consiglio Generale, quale organo di rappresentanza dei Comuni membri, determina l’indirizzo politico
della Comunità Montana attraverso l’adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico
che amministrativo sugli altri organi dell’Ente.
2) Gli atti fondamentali riguardano l’ordinamento istituzionale e la produzione normativa statutaria e regolamentare,
la programmazione socio-economica e finanziaria e le modalità di gestione dei rapporti interistituzionali.
3) Il Consiglio Generale e la Giunta Esecutiva, si riuniscono alternativamente presso le sedi dell’Ente.
4) Qualora se ne ravvisi l’opportunità, anche su richiesta dei Comuni membri, il Consiglio Generale, previa
delibera della Giunta Esecutiva, può riunirsi in sessione decentrata presso la sede di uno dei Comuni
stessi per discutere di questioni di specifico rilievo delle singole realtà comunali.

ART.11
COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO GENERALE
1) E’ composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai Sindaci tra gli Assessori
(comunque Consiglieri Comunali) e i Consiglieri dei rispettivi Comuni.
2) In caso di revoca del delegato, qualora l’o.d.g. del Consiglio Generale è già operativo perché già spedito
e/o trasmesso, la rappresentanza in quel Consiglio, rimane in capo al Sindaco. Nella prima prossima
seduta utile di Consiglio Generale, si procederà alla convalida del nuovo delegato.
3) Il Consiglio dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data del suo insediamento.
4) Quarantacinque giorni prima della scadenza naturale, i Comuni partecipanti provvedono all’integrale
rinnovo del Consiglio Generale della Comunità Montana “Titerno e Alto Tammaro”.
5) Se alla data di scadenza del Consiglio Generale uno o più Comuni non hanno ancora proceduto all’individuazione
del proprio rappresentante, il rappresentante in seno al Consiglio Generale, fino alla effettiva
nomina, è individuato nella persona del Sindaco. I predetti comuni procedono all’individuazione del
proprio rappresentante comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Consiglio Generale. In ogni
caso, nei successivi 10 (dieci) giorni conseguenti la scadenza naturale del Consiglio Generale, il Presidente
del Consiglio Generale uscente, e, in mancanza, il Presidente della Comunità Montana uscente,
convoca il Consiglio Generale la cui seduta, da tenersi nei successivi 20 (venti) giorni, determinerà la
presa d’atto dell’individuazione dei nuovi rappresentanti, la convalida di essi e la costituzione del Consiglio
Generale rinnovato.
6) In caso di rinnovo dei Consigli Comunali, la comunicazione del relativo rappresentante in seno al Consiglio
Generale delle comunità è effettuata dopo la prima seduta utile del rinnovato Consiglio Comunale
nel termine perentorio di 30 (trenta) gg.. Entro e non oltre i seguenti 10 (dieci) gg., avute le comunicazioni
di cui sopra, il Presidente uscente del Consiglio Generale e in mancanza il Presidente uscente della
Comunità Montana provvede a convocare il Consiglio Generale per la presa d’atto e la convalida dei
rappresentanti. La seduta deve tenersi entro i successivi 20 (venti) giorni.
7) I rappresentanti nominati in occasione dei rinnovi dei Consigli Comunali restano in carica, in ogni
caso, non oltre la scadenza del Consiglio Generale.
8) In caso di rinnovo dei Consigli Comunali di almeno la metà dei Comuni partecipanti, si procede all’integrale
rinnovo del Consiglio Generale.
9) I rappresentanti dei Comuni, se scelti fra i Consiglieri Comunali, perdono tale qualità quando perdono,
per qualsiasi causa, la qualità di Consigliere Comunale.
10) La condizione di dipendente della Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro e dei Comuni di essa
facenti parte, costituisce, in ogni caso, causa di ineleggibilità a Consigliere della Comunità Montana stessa;
per le altre cause di ineleggibilità e per quelle di incompatibilità, vigono e si applicano le norme di cui
al titolo III, Capo II, del D.Lgs. n. 267/2000. Resta inteso che è incompatibile con la carica di Consigliere
della Comunità Montana la partecipazione, ad ogni titolo, all’attività di Enti o Aziende che abbiano appalti
o svolgono lavori per conto di essa.
11) Nel caso previsto al punto 8 del presente articolo e nei casi d’incompatibilità o ineleggibilità che sopravvengono
nel corso dei 5 (cinque) anni di durata del Consiglio Generale, i relativi Sindaci dei Comuni
procedono, entro 30 (trenta) giorni, all’individuazione del nuovo rappresentante, fatte sempre salve le citate
norme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
12) Nel caso in cui nei confronti di un rappresentante di un Comune intervenga una delle condizioni di
sospensione di diritto di cui all’art.59 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco del Comune procede, entro 30
(trenta) giorni, all’individuazione di un nuovo rappresentante.
13) Nei casi in cui allo scioglimento del Consiglio Comunale consegua la nomina di un Commissario
straordinario ai sensi del comma 3 art.141 D.Lgs. n. 267/2000, o nei casi di nomina della Commissione
Straordinaria ai sensi dell’art.144 del medesimo D.Lgs. 267/00, il Commissario o il Presidente della
Commissione, diviene automaticamente componente del Consiglio Generale della Comunità.
14) Nelle more del perfezionamento delle pratiche di scioglimento di cui al comma 12 del presente articolo
e della conseguente nomina, da parte degli organi competenti, di un Commissario, il rappresentante
del Comune interessato conserva la rappresentanza in seno al Consiglio Generale fino alla nomina ufficiale
del Commissario straordinario o della Commissione straordinaria di cui ai citati artt. del D.Lgs.
267/2000.
15) Fino all’insediamento del nuovo Consiglio Generale, il Consiglio Generale esercita le sue funzioni. Il
Presidente del Consiglio Generale, il Presidente della Comunità Montana e la Giunta, decaduti per effetto
della scadenza del Consiglio Generale, restano in carica fino alla nomina dei successori da effettuarsi
nella prima seduta del rinnovato Consiglio Generale da tenersi nei termini previsti dal punto 4, 3° ca poverso,
del presente art. 10.
16) Il Consiglio Generale della Comunità Montana, nella prima riunione, a seguito di scadenza naturale
(cinque anni), è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

ART.12
COMPETENZA
1) Il Consiglio Generale ha competenza limitata agli atti fondamentali elencati nell’articolo 10 della legge
regionale n 12/08 e s.m.i..
2) Il Consiglio Generale esercita le proprie competenze e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai
principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3) Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, di trasparenza e di legalità,
al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
4) Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendone
il raccordo con quella provinciale, regionale e statale.
5) Gli atti fondamentali del Consiglio Generale debbono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere,
delle finalità da conseguire, nonché l’indicazione della destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari all’azione da svolgere.
6) Il Consiglio Generale ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART.13
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE
1. Il Consiglio Generale adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per il
suo funzionamento.
2. Il regolamento disciplina, nel rispetto delle norme statutarie, il funzionamento delle sedute consiliari, le
modalità per la presentazione e la discussione delle proposte, la costituzione ed il funzionamento delle
commissioni consiliari e la loro composizione, l’esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri
e la composizione dei gruppi consiliari.

ART.14
SEDUTA D’INSEDIAMENTO – CONSIGLIERE ANZIANO
1. La seduta d’insediamento del Consiglio Generale a seguito di scadenza naturale (cinque anni), è
convocata dal Presidente del Consiglio uscente e, in caso di decadenza o decesso, dal Presidente
uscente della Comunità Montana, ed è presieduta dal Consigliere più anziano, intendentosi per tale
quello più anziano di età. Qualora il Presidente del Consiglio uscente e, in mancanza, il Presidente
uscente della Comunità Montana, non vi provveda, effettuerà la prima convocazione il Consigliere anziano.
2) Il Consigliere anziano presiede, fino ad esecutività della deliberazione di elezione del Presidente
del Consiglio Generale.
3) La seduta d’insediamento dovrà essere convocata, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo
14, comma 2, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione della elezione del Sindaco dell’ultimo
Comune membro.
4) L’adunanza consiliare di cui ai commi precedenti è riservata alla convalida dei Consiglieri designati e
all’elezione del Presidente del Consiglio Generale, del Presidente della Comunità Montana, e della
Giunta Esecutiva.
5) La seduta è pubblica ed a essa prendono parte i Consiglieri dei quali si discute la convalida.
6) In sede di convalida dei Consiglieri, di elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio
Generale, del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva, si procede con votazione
palese.

ART.15
FUNZIONAMENTO
1) Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza o impedimento dal
Vice presidente, che è investito del potere di mantenere l’ordine, assicurare la regolerità delle
discussioni e delle deliberazioni.
2) Il Consiglio Generale è convocato in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Generale
o da chi lo sostituisce, cui spetta il compito di fissare l’ordine del giorno della seduta, con avviso scritto,
da recapitare ai Consiglieri e al Sindaco delegante a mezzo posta certificato e/o R.A. con notifica al
domicilio dei singoli Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. L’avviso di
convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora d’inizio della seduta, l’elenco degli argomenti iscritti
all’ordine del giorno e la sede della riunione.
3) Il Consiglio Generale è convocato in seduta straordinaria su richiesta:
a) di un terzo dei consiglieri assegnati;
b)del Revisore dei Conti quanto siano riscontrate gravi irregolarità gestionali;
c) della Giunta Esecutiva.
d) dal Presidente della Comunità Montana.
4) Nei casi di cui al precedente comma 3, il Presidente del Consiglio convoca la seduta entro 5 (cinque)
giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti. Se
il Presidente del Consiglio non vi provvede, il Presidente della Comunità Montana convoca il Consiglio
Generale nei successivi 5 (cinque) giorni.
5) Nei casi d’urgenza il Presidente convoca la seduta, con le modalità di cui al precedente
comma 1, con avviso da inviare ai Consiglieri almeno il giorno precedente a quello fissato per la riunione.
6) Il Consiglio Generale non può deliberare se non intervengono alla seduta almeno la metà dei Consiglieri
assegnati. Nella seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima di un’ora da quella fissata
per la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati
escluso il Presidente del Consiglio Generale. Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza
qualificata.
7) Le sedute del Consiglio Generale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che ne disciplina
il funzionamento. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio Generale può deliberare, a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
8) Tutte le deliberazioni consiliari vengono assunte con votazione resa in forma palese salvo diversa disposizione
di legge o di statuto.
9) L’avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta
del Consiglio Generale in giorni successivi anche non consecutivi.

ART.16
ORDINE DEL GIORNO
1) L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio Generale è stabilito dal Presidente del
Consiglio con l’ordine del giorno.
2) L’avviso di convocazione del Consiglio Generale con il relativo ordine del giorno dovrà essere pubblicato
all’Albo pretorio e quello online delle sedi legali ed operative della Comunità Montana.

ART.17
VOTAZIONI E VERBALIZZAZIONE
1) Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio Generale se non risulta approvata
dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2) Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell’adunanza, sono esclusi i Consiglieri
che, prima della votazione, abbiano dichiarato la propria astensione o la non partecipazione al
voto.
3) Non concorrono invece a determinare il numero legale per la validità dell’adunanza, i Consiglieri tenuti
ad allontanarsi dall’aula, ai sensi di legge.
4) Per le nomine o per le designazioni, qualora la legge e lo Statuto non dispongono diversamente, la
votazione avviene in forma palese su indicazione dei capigruppo consiliari. In caso di mancato accordo,
le nomine avvengono a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo, in quest’ultimo caso
sono validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed, a parità
di voti, i più anziani d’età, fatte salve eventuali riserve per la minoranza consiliare, previste dalla legge.
5) Il Segretario Generale, anche avvalendosi di personale di fiducia, redige i verbali delle riunioni del
Consiglio Generale che sottoscrive assieme al Presidente della seduta.

ART.18
COMMISSIONI CONSILIARI
1) Nei casi in cui si renda necessaria la costituzione di una commissione per l’esame di argomenti
di rilevante complessità ed importanza, il Presidente, previo accordo con i capigruppo presenti in
consiglio, procede alla sua costituzione.
2) Nelle predette Commissioni sono rappresentati proporzionalmente i gruppi politici, nel rispetto della
pari opportunità. Il Consiglio determina all’atto della costituzione il numero dei componenti.
3) Ogni Commissione elegge il Presidente ed il Vice Presidente, tra i Consiglieri ad essa assegnati, con
votazione palese. Il presente Statuto prevede forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo
alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.
Sono eletti nelle cariche i Consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti.
4) Compito delle Commissioni Consiliari è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine
di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso, quando l’esame preparatorio sia richiesto
dalla complessità e dalla tipologia degli atti medesimi.
5) La Giunta Esecutiva o il Consiglio Generale possono richiedere, su materie di propria competenza, il
parere consultivo della Commissione competente.
6) Oltre alle attribuzioni di cui ai commi precedenti possono, di propria iniziativa, aprire dibattiti su argomenti
di loro competenza e concluderli con una proposta di risoluzione da trasmettere al Presidente per i
successivi provvedimenti.
7) Il Presidente e gli Assessori possono prendere parte alle sedute della Commissione senza diritto di
voto.

ART.19
COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI
1) Il Consiglio Generale può istituire commissioni speciali, anche con la presenza di componenti esterni,
incaricate di esperire indagini conoscitive ed, in generale, di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti
ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività della Comunità Montana.
2) Il Regolamento di funzionamento del Consiglio determina le modalità di funzionamento delle
commissioni speciali, sempre, nel rispetto delle norme contenute nell’articolo 44 del testo unico
267/2000 e s.m.i. e nel presente statuto.

ART.20
CAPO II -DIRITTI DEI CONSIGLIERI
1) Ogni Consigliere dispone del generale diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del Consiglio generale.
2) Ogni Consigliere ha diritto di presentare mozioni, interrogazioni o istanze di sindacato ispettivo, secondo
i modi e le forme stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, nel rispetto dell’art.43
del Testo Unico 267/2000;
3) Per l’espletamento del proprio mandato, il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità
Montana e dalle aziende ed Enti dipendenti dalla medesima, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all’espletamento del proprio mandato.
4) Il Consigliere è tenuto al segreto sugli atti e sulle notizie acquisite in tutti i casi specificatamente determinati
dalla legge.

ART.21
GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO
1) Tutti i Consiglieri sono tenuti ad aderire ad un gruppo, composto da almeno due Consiglieri.
2) I Consiglieri che non si riconoscono in nessun Gruppo consiliare possono costituirsi in un unico
gruppo misto.
3) Entro dieci giorni dalla seduta d’insediamento del Consiglio Generale ciascun gruppo costituito nomina
il capogruppo e lo comunica per iscritto al Presidente del Consiglio se istituito, e, in mancanza al Presidente
dell’Ente oltre che al Segretario Generale.
4) Dell’avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e della nomina dei rispettivi capigruppo, è data comunicazione
al Consiglio Generale dal Presidente, nella seduta della prima riunione utile.
5) Nelle more della nomina dei capigruppo, per ciascun gruppo costituito viene considerato capogruppo
il Consigliere più anziano di età.
6) Le comunicazioni ai capigruppo di cui all’art.125 del testo unico, 267/00 sono effettuate presso il recapito
dagli stessi indicati o, in assenza, a quelli del Comune di loro appartenenza.
7) La Conferenza dei Capogruppo è un organo consultivo, che concorre alla programmazione delle riunioni
consiliari ed assicura il migliore svolgimento dei lavori dell’assemblea.
8) Il Presidente assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri
sugli argomenti sottoposti all’esame del Consiglio Generale.

ART.22
INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ DECADENZA DEI CONSIGLIERI
1) I casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri sono regolati dalle norme
contenute nel titolo III, capo II del Testo Unico 267/00 nel cui contesto, i richiami al Comune
s’intendono riferiti alla Comunità Montana.
2) Ai sensi dell’art. 43, comma 4, del Testo Unico, 267/00 i consiglieri decadono dalla carica anche
quando non partecipino a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute in un anno, del consiglio generale
senza giustificato motivo, da comunicarsi in forma scritta al Presidente del Consiglio.
3) La decadenza diventa effettiva dopo dieci giorni dalla data di notifica al consigliere interessato della
proposta di decadenza e comunque dopo aver esaminate le eventuali cause giustificative da questi addotte.

ART.23
INTERPELLANZE E MOZIONI
1) Ogni Consigliere può presentare interpellanze ed interrogazioni al Presidente del Consiglio e/o al
Presidente della Comunità Montana, con richiesta di risposta scritta o verbale. Alle interpellanze ed alle
interrogazioni che richiedono risposta verbale la risposta è data di norma immediatamente e solo in casi
eccezionali nella prima seduta successiva alla richiesta, l’interpellante, dopo la risposta in aula, può trasformare
la sua interpellanza in mozione. La mozione deve essere subito letta in aula e l’Assemblea decide
se la stessa debba essere discussa seduta stante oppure se posta all’ordine del giorno della seduta
successiva.
CAPO III – GIUNTA ESECUTIVA

ART. 24
DEFINIZIONE
1. La Giunta Esecutiva è l’organo collegiale di governo della Comunità Montana.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità decisionale e della visione d’insieme degli interessi
dei comuni membri.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro
degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Generale.

ART.25
ELEZIONE, COMPOSIZIONE E SURROGA
1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e quattro assessori e viene eletta dal Consiglio Generale
nella seduta d’insediamento, subito dopo la convalida dei Consiglieri designati. Il Presidente, di sua
iniziativa deve designare il Vice Presidente nell’ambito degli Assessori.
2. Nel caso di rinnovo dei rappresentanti di almeno la metà dei Comuni membri, l’elezione della Giunta
Esecutiva avviene entro trenta giorni dalla data di convalida, o dalla data in cui si è verificata la vacanza
o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei
Consiglieri assegnati, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente, e di Assessore, a seguito
di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
4. L’elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute nel termine di cui
al precedente comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio
Generale viene sciolto secondo le modalità contenute nell’articolo 141 del testo unico n. 267/00.
5. La Giunta Esecutiva entra in carica non appena la deliberazione di nomina sia divenuta esecutiva a
norma dell’art. 134 del testo unico n. 267/00.
6. Sono eleggibili alle cariche di Presidente e Assessore esclusivamente i membri in carica del Consiglio
Generale.
7. La vacanza permanente della carica di Presidente o di oltre la metà dei restanti componenti della
Giunta Esecutiva comporta la decadenza della Giunta Esecutiva stessa.
8. La Vacanza dalle cariche suddette si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di Comune membro.
9. Non si ha vacanza della carica in caso di assenza o impedimento temporaneo.
10. Le dimissioni presentate dai componenti della Giunta Esecutiva diventano irrevocabili dal momento
della loro presentazione.

ART.26
MOZIONE DI SFIDUCIA
1) La Giunta Esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio Generale.
2) Il Presidente e la Giunta Esecutiva cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
3) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà + 1 dei Consiglieri assegnati e può
essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta.
4) La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione.
5) Tale mozione dovrà essere comunicata ai singoli componenti la Giunta Esecutiva entro cinque giorni
dalla sua presentazione.
6) Se il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente, e in assenza il Presidente della Comunità
Montana non procede alla convocazione del Consiglio Generale nei termini di cui sopra, vi provvede
entro i successivi cinque giorni il Consigliere anziano.
7) Il voto del Consiglio Generale contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta Esecutiva non
comporta le dimissioni degli stessi.

ART. 27
REVOCA DEGLI ASSESSORI
1) L’assessore può essere revocato con deliberazione del Consiglio Generale, su proposta motivata
scritta del Presidente della Comunità Montana, debitamente trasmessa all’interessato.
2) La deliberazione di revoca può riguardare non oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva.
3) La seduta del Consiglio Generale che discute della revoca di un Assessore, dovrà tenersi in forma
pubblica e non potrà aver luogo prima che siano state esaminate le giustificazioni addotte dall’interessato,
purchè pervenute entro dieci giorni dalla consegna della proposta, ovvero prima che sia inutilmente
decorso detto termine.
4) La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata, deve essere votata per appello nominale
ed approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5) Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta deceduti, dimissionari, revocati o cessati provvede
il Consiglio Generale nella prima seduta, con le stesse modalità previste per l’elezione della Giunta
Esecutiva.

ART.28
DURATA IN CARICA E SURROGAZIONE
1) La Giunta Esecutiva rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Generale e decade dalla carica
in caso di rinnovo parziale del Consiglio Generale, riguardante contemporaneamente la metà dei Consiglieri
assegnati.
2) Il Presidente e la Giunta Esecutiva rimangono in carica fino all’insediamento dei successori.

ART.29
COMPETENZE
1) Alla Giunta Esecutiva compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad
elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali
e non rientrano tra le competenze attribuite dalla legge o dallo statuto, al Consiglio Generale, al Presidente
ai Dirigenti o ai funzionari responsabili. La Giunta Esecutiva collabora altresì con il Presidente
nell’esecuzione degli atti e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Generale.
2) La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali
con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri generali cui dovranno attenersi
i dirigenti ed i responsabili dei servizi nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive
loro attribuite dalla legge o dallo Statuto. Adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge.

ART.30
FUNZIONAMENTO
1) La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente, che stabilisce l’ordine del giorno ed è
validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
2) La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle votazioni palesi, in
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3) Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite nella prima seduta e su proposta del
Presidente, con atto deliberativo della Giunta Esecutiva stessa.
4) Le adunanze della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. Possono partecipare alle sedute, senza diritto
di voto, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi della Comunità Montana, nonché, esperti
e tecnici invitati dal Presidente ed anche, se richiesto, e sempre senza diritto di voto, il revisore dei conti.
Su invito del Presidente possono partecipare anche i Presidenti di Commissioni e i Consiglieri.
CAPO IV – PRESIDENTE

ART.31
DEFINIZIONE
1. Il Presidente è il capo dell’esecutivo della Comunità Montana e in tale veste esercita funzioni di
rappresentanza, di sovrintendenza e di alta amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell’attività degli Assessori e delle
strutture gestionali esecutive dell’ente.
3. Al Presidente sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo
di amministrazione e di vigilanza, nonchè poteri di autorganizzazione delle competenze connesse
all’ufficio.

ART. 32
ELEZIONE E DURATA IN CARICA
1) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nel suo seno assieme alla Giunta Esecutiva secondo
le modalità stabilite dallo Statuto.
2) Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente scelto tra gli Assessori.
3) Per la durata in carica del Presidente si osservano le disposizioni previste dell’art. 12 della Legge Regionale.
4) In caso di decadenza, morte o rimozione del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice
Presidente per l’ordinaria amministrazione nelle more che il Consiglio Generale, convocato come specificato
negli artticoli precedenti, provveda all’elezione del nuovo Presidente ed al rinnovo integrale della
Giunta Esecutiva entro quindici giorni dall’evento.
5) In caso di impedimento transitorio, il Presidente della Comunità Montana è sostituito dal Vice
Presidente.

ART.33
ATTRIBUZIONI
1) Spettano al Presidente le seguenti attribuzioni:
a) La rappresentanza legale della Comunità Montana;
b) Convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva;
c) La direzione unitaria e il coordinamento dell’attività politica;
d) Impartisce direttive ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione
amministrativa degli uffici e servizi;
e) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti;
f) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
g) Promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività della Comunità Montana;
h) Compie gli atti conservativi dei diritti della Comunità Montana;
i) Può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni
e le società di capitali appartenenti alla Comunità Montana.
j) Coordina l’attività della Giunta Esecutiva e dei singoli Assessori;
k) Definisce e stipula i protocolli d’intesa tra i comuni membri ed aggregati con la Comunità Montana;
l) Nomina i rappresentanti della Comunità Montana, presso enti, aziende ed istituzioni, nel rispetto
degli indirizzi consiliari, salva la competenza del Consiglio Generale espressamente prevista
dalla legge;
m) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e
società appartenenti alla Comunità Montana, rispettino gli obiettivi e gli indirizzi indicati dal Consiglio
Generale;
n) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici
previsti dalla legge;
o) Convoca e preside la conferenza dei capigruppo consiliari, se non è istituita la figura del Presidente
del Consiglio;
p) Interviene alle sedute delle commissioni consiliari;
q) Riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Generale entro
sessanta giorni;
r) Convoca, presiede e coordina l’attività della conferenza dei sindaci di cui al successivo Capo V;
s) Adotta tutti i provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo statuto non abbia
espressamente demandato alla competenza dei dirigenti.

ART. 34
DIMISSIONI
1) Le dimissioni del Presidente sono consegnate al Segretario Generale, il quale provvede a informarne
per iscritto i Consiglieri. Il Vice Presidente rimane in carica fino alla elezione del Presidente
e della Giunta.
2) Le dimissioni del Presidente sono irrevocabili e comportano la decadenza dell’intera Giunta Esecutiva.
3) Entro trenta giorni dalla loro presentazione, il Consiglio Generale ne prende atto e procede contestualmente
alla elezione di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta esecutiva.
CAPO V – CONFERENZA DEI SINDACI

ART. 35
DEFINIZIONE E RUOLO
1. E’ istituita, presso la Comunità Montana, la Conferenza dei Sindaci, quale organismo consultivo tenuto
ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle seguenti funzioni:
a) Esercizio di servizi in forma associata;
b) Realizzazione interventi nei territori montani, ai sensi dell’art.24 della legge regionale n. 12/08 e s.m.i.;
c) Esercizio di funzioni in materia di forestazione e bonifica montana, ai sensi dell’art.25 della legge regionale;
d) Completamento di interventi avviati antecedentemente all’entrata in vigore della legge regionale dalle
preesistenti Comunità Montane e non ancora completati.
2. La Conferenza dei Sindaci, nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, è composta dai
sindaci di tutti i comuni associati e, negli altri casi, è composta da tutti i sindaci dei comuni già facenti
parte delle preesistenti Comunità Montane e non più inclusi nelle nuove perimetrazioni disposte dalla
legge regionale, elencati al n. 19 dell’Allegato “A” alla stessa.
3. La Conferenza dei Sindaci viene convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana e risulta
validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
4. Le decisioni della Conferenza dei Sindaci vengono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei Sindaci che la
compongono.
6. La Conferenza dei Sindaci può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame dal
Presidente.
7. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite dallo Statuto, esercita anche quelle fissate
dalle convenzioni regolanti la gestione associata di servizi e funzioni comunali.

TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I – TECNOSTRUTTURE

ART. 36
PRINCIPI ORGANIZZATIVI
1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi della Comunità Montana si articola in strutture
operative organizzate in modo da assicurare l’esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e per valorizzare
il carattere strumentale della struttura rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dagli
organi politici della Comunità Montana.
2. La Comunità Montana informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
a) Creazione, in collaborazione coi Comuni membri ed aggregati, di poli di servizio specializzati, diretti
da dirigenti dell’Ente e/o anche attraverso l’utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi
Comuni, al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto
che di produzione e erogazione dei servizi, e dell’approvvigionamento delle risorse;
b) Organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili
con le risorse finanziarie disponibili;
c) Razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove tecniche
e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
d) Efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da Gestire prevalentemente con affidamenti all’esterno
mediante formule appropriate;
e) Superamento del sistema gerarchico–funzionale mediante l’organizzazione del lavoro a matrice, per
funzioni e programmi, con l’introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale
del personale.
3. L’area funzionale costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione dell’Ente. Esso realizza
il raccordo, in termini operativi, per singole materie, funzioni o programmi, omogeneamente integrati tra
loro, fra l’apparato amministrativo e gli organi politico-istituzionali della Comunità Montana.
4. L’area funzionale si articola, di norma, in Settori e Servizi, quali ambiti organizzativi omogenei sotto il
profilo gestionale, definibili con la massima flessibilità in ragione delle esigenze di intervento e delle risorse
disponibili.

ART. 37
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO
GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. La disciplina del personale della Comunità Montana è regolata, nel rispetto delle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti, nonché dei principi fissati dallo Statuto, attraverso il regolamento sull’ordinamento
generale degli Uffici e dei Servizi.
2. La Giunta Esecutiva approva il predetto regolamento sull’ordinamento generale degli
Uffici e dei Servizi della Comunità Montana, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio
Generale ai sensi dell’art. 48, comma 3, del testo unico.
3. Tale Regolamento, attraverso il quale la Comunità Montana promuove e realizza il miglioramento
delle prestazioni del personale, l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale
e la responsabilizzazione dei propri dipendenti, disciplina:
a) Le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
b) La dotazione organica e la modalità di accesso all’impiego;
c)Il Segretario Generale;
d) La dirigenza;
e) I responsabili dei servizi;
f) Le procedure per l’adozione delle determinazioni;
g) I casi di incompatibilità;
h) I rapporti con gli organi collegiali;
i)Gli ulteriori aspetti concernenti l’organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 38
RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E DIRIGENZA
1. Gli organi politici della Comunità Montana, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli
obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza della Comunità Montana ed ai responsabili dei Servizi spetta in modo autonomo e con
responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza, sono improntati ai principi di lealtà e collaborazione.

ART. 39
SEGRETARIO GENERALE
1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale titolare, dipendente della stessa Comunità
Montana.
2. Il Segretario Generale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa
alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
In particolare:
a) Coordina l’attività e l’esercizio delle funzioni dei dirigenti;
b) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza tecnico-giuridica alle riunioni del Consiglio
Generale e della Giunta Esecutiva e ne cura la verbalizzazione.
c) Può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private
ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
d) Convoca e presiede la Conferenza dei Dirigenti di cui all’art.44 del presente Statuto;
e) Riceve le dimissioni del Presidente;
f) Risolve eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra i Dirigenti;
g) Propone, sentita la Conferenza dei Dirigenti, soluzioni organizzative afferenti l’organizzazione
strutturale dell’Ente;
3. Esercita tutte le altre funzioni disciplinante dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
4. In caso di assenza o di vacanza del Segretario Generale, la Giunta Esecutiva, con proprio provvedimento,
procede alla nomina del supplente;
5. Le supplenze o reggenze possono essere attribuite esclusivamente a Segretari Comunali di ruolo
in servizio presso le CC. MM. o presso i Comuni della Provincia abilitati a prestare servizio presso
le Segreterie Generali.
6. Al Segretario di ruolo, incaricato dal servizio a scavalco, competono oltre al trattamento
economico previsto per tale servizio, eventuali rimborsi spese di viaggio, se dovuti, e la compartecipazione
ai diritti di rogito nella misura prevista dalle vigenti leggi.

ART.40
RESPONSABILI DEI SERVIZI
1. Ciascun servizio individuato dal regolamento è affidato dal Presidente, sentito il dirigente funzionalmente
competente, ad un responsabile di servizio, il quale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla
legge e dal regolamento.
2. In caso di assenza o d’impedimento temporaneo del responsabile del servizio, l’incarico della sostituzione
è attribuito dal dirigente competente.

ART. 41
DIRIGENTI
1. Al vertice di ciascuno dei Settori funzionali in cui è organizzato l’ente è preposto un dirigente che ne
coordina l’attività e ne dirige la struttura, anche attraverso i responsabili dei servizi.
2. I Dirigenti dei Settori funzionali sono preposti alla direzione delle strutture di rispettiva competenza con
tutti i compiti connessi ed afferenti, riguardanti anche l’adozione degli atti impegnativi verso l’esterno per
l’amministrazione.
3. Esercitano la propria responsabilità funzionale, sia a livello Generale che di specifico programma
o progetto, con autonoma capacità di scelta metodologica e procedurale.
4. Il Dirigente temporaneamente assente od impedito è obbligato a designare il prorio sostituto tra gli altri
Dirigenti e questi non possono esimersi dalla sostituzione. Sono fatte salve le modalità di sostituzione
del Segretario Generale indicate nel precedente art. 39.
5. Ai Dirigenti spettano le competenze previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi.
6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con decreto del Presidente, in base alle vigenti disposizioni legislative
e contrattuali e secondo le specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi.

ART. 42
RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI
1. Il Dirigente è responsabile dell’espletamento delle funzioni ad esso attribuite, nonché del buon andamento
e dell’imparzialità dell’intera organizzazione operativa cui è preposto.
2. In relazione alle materie di propria competenza, ogni dirigente esprime il parere di regolarità
tecnica sulle proposte deliberative che la richiedono.
3. Egli è responsabile del risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione
dei programmi e dei progetti affidatigli, della gestione del personale e delle generali risorse finanziarie
e strumentali assegnategli.
4. Al termine di ogni programma o progetto e, comunque, all’inizio di ciascun anno, ogni dirigente
presenta al Presidente una relazione sull’attività svolta, avente particolare riguardo agli obiettivi
conseguiti.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile
e disciplinare prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

ART. 43
SPECIFICHE PROFESSIONALITA’
1. Per il conseguimento di specifici obiettivi, riferiti alla direzione e all’assistenza tecnica dei servizi relativi
alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla
statistica, all’informatizzazione, nonché alla gestione associata di servizi, la Comunità Montana potrà
ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, mediante la stipula di convenzioni
a termine.
2. Nella programmazione degli interventi e delle iniziative si dovranno preventivamente individuare gli
obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, predeterminandone tempi, costi, soggetti e procedure.
3. Attreverso il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi saranno fissati limiti, criteri e modalità
di ricorso a tali collaborazioni esterne, con deliberazione della Giunta Esecutiva.

ART.44
CONFERENZA DEI DIRIGENTI
1. Il coordinamento generale che si realizza a livello di tutti i settori funzionali dell’ente consiste essenzialmente
in un’attività di programmazione e di raccordo diretta a:
– Assicurare un costante rapporto funzionale tra la struttura organizzativa e gli organi dell’amministrazione;
– Promuovere la traduzione delle scelte politico-amministrative in programmi operativi e stabilire la loro
ripartizione tra i settori interessati;
– Analizzare e disporre l’utilizzazione del personale in relazione alla programmazione ed in rapporto alle
effettive esigenze dei singoli settori;
– Adottare i provvedimenti ritenuti idonei al raggiungimento di una maggiore efficienza funzionale ed organizzativa
generale.
2. La funzione di coordinamento definita nel precedente comma viene assicurata dalla conferenza dei dirigenti,
formata da tutti i dirigenti dei settori funzionali e presieduta dal Segretario Generale.
3. La conferenza dei Dirigenti viene convocata dal Segretario Generale di propria iniziativa o su richiesta
di almeno un altro dirigente, del Presidente o della Giunta Esecutiva.
4. Alle riunioni della conferenza dei dirigenti possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i membri della
Giunta Esecutiva.
5. La conferenza dei dirigenti delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità nelle
votazioni prevale il voto del Segretario Generale.
6. Di ogni seduta della conferenza dei dirigenti viene redatto apposito verbale, numerato progressivamente,
a cura di uno dei suoi componenti ovvero da un dipendente appositamente incaricato.

ART.45
ATTRIBUZIONI
1. Le attribuzioni della conferenza dei dirigenti, nell’ambito dei principi dello Statuto, sono stabilite, in
generale, dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed, in particolare dalla stessa
conferenza.

TITOLO IV
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI
CAPO I – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

ART. 46
OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA COOPERAZIONE
1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti
nei precedenti articoli 4, 5 e 6, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti
pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in
stretto raccordo.
2.Tale modalità esplicativa dell’azione della Comunità Montana è mirata a:
a) Consentire ai Comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità
che diversamente sarebbero loro precluse;
b) Attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni
consapevoli;
c) Attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione
e autonomia dei singoli Comuni membri ed aggregati e coordinamento delle loro azioni;
d) Favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona
omogenea;
e) Armonizzare l’azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello
Stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
f) Formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli
operatori economici e sociali;
g) Rendere flessibile l’uso delle risorse e strutture organizzative.
3. In particolare:
-La cooperazione con i Comuni membri ed aggregati è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare
con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
-La programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere
un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali ed
a controllare i risultati.

ART.47
DOCUMENTI PROGRAMMATICI
1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nella parte seconda “Ordinamento finanziario e
contabile” del testo unico, la Comunità Montana adotta avendo cura di creare un sistema armonico di utili
strumenti e di evitare duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:
a) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
b) Il programma annuale operativo di attuazione.

ART. 48
PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
1. La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede ai suoi aggiornamenti
nei termini e nei modi previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della Legge Regionale, tenendo conto
delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona
omogenea.
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata minima triennale e costituisce lo strumento
unitario e di sintesi della programmazione dell’attività propria della Comunità Montana:
a) Comprende tutte le opere e gli interventi che la Comunità Montana intende realizzare nell’esercizio
dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, nonché gli interventi speciali
che la Comunità Montana intende realizzare in base a Leggi Statali, Regionali o a normative
comunitarie;
b) Serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere per raggiungere
determinati obiettivi, sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera;
c) Costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
d) Consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;
e) Si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi,
le risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.
2.In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla Legge Regionale ed, in particolare, dall’art. 7 della Legge
sulla Montagna, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti
lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell’ambiente, la gestione dei servizi, con particolare
riferimento a quelli comunali da gestire in forma associata.

ART. 49
PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI DI ATTUAZIONE
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso i programmi annuali operativi di
attuazione contenenti l’elencazione delle opere e delle iniziative da porre in essere nel corso dell’esercizio
di riferimento, oltre all’indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della Comunità Montana
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, già stanziati
nei relativi bilanci.

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE SERVIZI PUBBLICI

ART.50
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le
loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di
efficienza.
2. Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi
sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi
o benifici attesi.
3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici, nel rispetto delle disposizioni contenute
nel titolo V del testo unico, nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno
costituire un’istituzione o un’azienda;
b) In concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
c) Mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
d) Mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
e) Mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la
partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) In associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d’utenza.
ART. 51
GESTIONE IN ECONOMIA
1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La direzione dei servizi gestiti in economia spetta al dirigente del competente settore che la esercita a
norma di regolamento avvalendosi delle strutture dell’ente.

ART.52
ISTITUZIONE
1. Il Consiglio Generale, per l’erogazione di servizi pubblici che necessitano di particolare autonomia
gestionale, costituisce istituzioni attraverso apposito atto contenente il relativo regolamento, redatto
in conformità del predetto art. 114 del testo unico.
2. Il Regolamento dell’istituzione ne disciplina l’organizzazione, l’attività, i trasferimenti, la dotazione organica
di personale, i beni, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario
e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Generale al momento della costituzione ed
aggiornati annualmente in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto dell’istituzione.

ART.53
CONCESSIONE A TERZI
1. La Comunità Montana nella gestione dei servizi pubblici può fare ricorso alla forma della concessione
a terzi, qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. L’affidamento in concessione a privati della gestione di servizi pubblici avviene mediante atto unilaterale
della Comunità Montana, adottato nell’osservanza delle vigenti disposizioni in materia, il quale dovrà
prevedere strumenti di verifica dei risultati conseguiti.

ART. 54
SOCIETA’ DI CAPITALI
1. Qualora la natura o l’ambito territoriale del servizio da gestire richieda la partecipazione di più soggetti
pubblici o privati, la Comunità Montana potrà promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità
limitata, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 115 e 116 del testo unico.

ART. 55
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI
1. La Comunità Montana, al fine di favorire il miglioramento qualitativo dei servizi prestati, può stipulare
contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati,
ai sensi dell’art. 119 del T.U..

ART. 56
FORME ASSOCIATIVE
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI
1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri Enti ed organismi
pubblici, ivi compreso gli Enti Parco, per l’esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero
per la gestione comune di servizi, avvalendosi degli strumenti previsti dagli artt. 30, 31 e 34 del T.U., secondo
la specifica disciplina contenuta nei seguenti articoli.

ART. 57
CONVENZIONI
1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi, nonché per la realizzazione di specifici programmi,
la Comunità Montana promuove la stipula con i Comuni membri ed aggregati, con altre Comunità
Montane, con l’Ente Parco, con la Provincia, con la Regione e con altri soggetti pubblici o privati, di apposite
convenzioni.
2. La convenzione è un accordo scritto tra le parti che determina tempi, soggetti, procedure, finanziamenti,
obblighi e garanzie per la sua realizzazione.
3. Preparata e definita, anche mediante eventuali conferenze di servizio o d’intesa tra le parti interessante,
la convenzione viene approvata dal Consiglio Generale.
4. Mediante la convenzione, previa intesa programmatica, può essere previsto l’esercizio associato
di funzioni proprie anche con altre Comunità Montane e con Comuni esterni all’area territoriale di pertinenza
della Comunità Montana.

ART.58
CONSORZI
1. Il Consiglio Generale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione di consorsi o aziende
consortili tra enti e con privati per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale,
ovvero per il conseguimento di economia di scala.

ART. 59
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. La Comunità Montana, per l’attuazione del proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico e/o
di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un
procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove
e conclude accordi di programma, secondo le modalità fissate nell’art. 34 del T.U..
2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale
arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla conclusione dell’accordo;
b) Individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento
e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Presidente definisce e stipula l’accordo, con l’osservanza di tutte le formalità previste dalla legge e
nel rispetto delle funzioni attribuitegli dallo Statuto.

ART. 60
RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
1. La Comunità Montana, nell’ambito della prorpia autonomia ed in rapporto di pari dignità con altri Enti
Pubblici territoriali, coopera con la Regione, con la Provincia, con l’Ente parco, con le altre Comunità
Montane e con i Comuni, per concorrere alla realizzazione di iniziative e di programmi interessanti il
proprio territorio, per la promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

ART. 61
ADESIONE ALL’UNCEM
1. La Comunità Montana può aderire all’Unione Nazionale Comuni,Comunità ed Enti Montani.
2. La Comunità Montana può deliberare l’adesione ad altre associazioni di Enti Locali i cui fini siano in
armonia con quelli contemplati dallo Statuto.

TITOLO V
DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I – INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

ART. 62
DIRITTI
1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell’amministrazione,
individua i seguenti diritti: diritto all’informazione, diritto all’uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso
agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo
sociale.
CAPO II – GARANZIE E STRUMENTI

ART. 63
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
1. A ciascun cittadino utente è garantita un’informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull’indicazione
delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e
delle procedure che lo riguardano.
2. La Comunità Montana istituisce, a termini dell’art. 24 della Legge sulla Montagna, sportelli polifunzionale
per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza
sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

ART.64
DIRITTO DI UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA’
1. L’accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli
utenti, senza alcuna distinzione, e d’imparzialità da parte dei soggetti preposti.

ART.65
DIRITTI DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. E’ garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi
nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.
2. Viene altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al precedente comma 1, la partecipazione al
procedimento amministrativo.

ART.66
DIRITTI DI CONSULTAZIONE E CONTROLLO SOCIALE
1. Per consentire ai cittadini far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare
il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate
alle funzioni svolte dalla Comunità Montana.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’
CAPO I – LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 67
ENTRATE
1. La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate
trasferite sia dallo Stato sia da altri Enti e organismi pubblici e privati.
ART.68
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
1. La Comunità Montana adotta, sulla base delle disposizioni contenute nella parte seconda “ordinamento
finanziario e contabile” del testo unico, il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla
semplificazione delle procedure.

ART.69
TESORIERE
1. Il servizio di Tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario.
CAPO II – IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART.70
REVISORE ECONOMICO-FINANZIARIA
1. La revisione economico-finanziaria della Comunità Montana, come disciplinata dal titolo VIII della
parte seconda del Testo Unico, è affidata ad un solo Revisore.
2. Il Revisore dei Conti viene eletto dal Consiglio Generale con voto palese tra gli appartenenti alle categorie
previste dalla legge.
3. Le proposte finalizzate alla scelta del Revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare
presso la segreteria generale almeno cinque giorni prima della data della seduta consiliare relativa
alla sua elezione.
4. Il regolamento di contabilità potrà disporre la deroga ai limiti di affidamento di incarichi di cui
all’art.238, comma 1, del Testo Unico.
5. Al Revisore spetta il compenso stabilito dal Consiglio Generale nella delibera di nomina, entro i limiti
fissati dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 71
CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE
1. Nel rispetto dei principi enunciati nell’art.147 del T.U., il regolamento di contabilità definisce forme, tipologia
ed organizzazione dei controlli interni di gestione.
2. Per l’effettuazione dei controlli interni di gestione di cui al comma precedente, la Comunità
Montana promuove e favorisce l’istituzione di uffici unici con i Comuni membri ed altri Enti Locali, mediante
convenzione che ne disciplini modalità costitutive e di funzionamento.

ART. 72
PATRIMONIO DELLA COMUNITA’ MONTANA
1. La Comunità Montana dispone di un proprio patrimonio costituito ai sensi delle leggi istitutive delle
Comunità Montane preesistenti al riordino territoriale disposto con la Legge Regionale.
2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana si avvale del complesso dei
beni patrimoniali, di cui dispone, siccome posseduti nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I – STATUTO

ART.73
CARATTERI E CONTENUTI
1. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l’assetto organizzativo della Comunità Montana
in base ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
2. In particolare, lo Statuto contiene la disciplina degli Istituti indicati nell’art. 5 della Legge Regionale.
3. La Comunità Montana adotta il proprio Statuto nei modi previsti dalla Legge Regionale.
4. Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli
Statuti dei Comuni membri, stabilisce le norme fondamentali dell’ordinamento della Comunità Montana
alle quali devono conformarsi tutti i sotto ordinati atti normativi.

ART.74
INTERPRETAZIONE
1. Le norme dello Statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell’art.12 delle disposizioni sulla
Legge in generale.
2. E’ escluso il ricorso all’interpretazione analogica con riferimento allo Statuto di altre Comunità Montane
ed è parimenti esclusa l’interpretazione autentica.
3. E’ ammesso il ricorso all’intenzione del normatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del
Consiglio Generale.
4.Sono ammesse sia l’interpretazione estensiva che quella restrittiva.

ART. 75
MODIFICHE E ABROGAZIONI
1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta Esecutiva, da un quinto dei Consiglieri
assegnati o da un terzo dei Comuni membri, con delibere adottate a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.
2. Le proposte di modifica dello Statuto, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all’esame
del Consiglio Generale entro trenta giorni dalla loro presentazione.
3. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma soltanto sostituite.
4.L’abrogazione dell’intero Statuto può essere disposta esclusivamente con l’atto di approvazione di un
nuovo Statuto.

ART. 76
PUBBLICAZIONE
1. Lo Statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione ed, ove
istituito, sul Bollettino della Comunità Montana, anche all’Albo Pretorio delle sedi legale ed operativa della
Comunità Montana stessa ed all’Albo Pretorio dei Comuni membri.
CAPO II – REGOLAMENTI

ART. 77
CARATTERI E MATERIE
1. La Comunità Montana emana i regolamenti previsti dalla Legge e dallo Statuto e può emanare
regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni
già in vigore.

ART. 78
FORMAZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E MODIFICHE
1. Salvo le deroghe previste dalla Legge, l’esercizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio Generale
che la esercita su iniziativa della Giunta Esecutiva o di un quinto dei Consiglieri in carica.
2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. I Regolamenti sono pubblicati all’Albo Pretorio della Comunità Montana per quindici giorni consecutivi
dopo l’adozione della delibera di approvazione.
4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi
precedenti.

ART. 79
INTERPRETAZIONE
1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dal precedente art. 74 per l’interpretazione
dello Statuto.
CAPO III – ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 80
FORMA
1. Gli atti amministrativi del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva sono adottati, nell’ambito
delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.
2. Gli atti amministrativi del Presidente e dei Dirigenti sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi
attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.
3. Ai decreti Presidenziali e alle determinazioni dirigenziali si applicano, in via preventiva, le procedure di
cui all’art. 49 del T.U..
4. Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali, sono numerate progressivamente, su
base annua, secondo l’ordine cronologico.

ART. 81
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Le deliberazioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva sono pubblicate per quindici giorni
consecutivi all’Albo Pretorio della Comunità Montana.
2. Ai sensi dell’art. 140 del T.U., anche per la Comunità Montana si applicano le norme sul controllo
contenute nel Capo I del titolo IV del medesimo T.U..
3. Salve diverse specifiche disposizioni legislative o statutarie, tutti gli organi collegiali della Comunità
Montana deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza
dei voti favorevoli sui contrari.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 82
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. Il Consiglio Generale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte
della popolazione, delle Associazioni, Organizzazioni ed Enti, affidandone alla Giunta Esecutiva l’esecuzione.
ART.83
NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al
T.U., alla Legge sulla Montagna, alla Legge Istitutiva ed alla Legge Regionale, nonché, le norme, in
quanto compatibili, vigenti per altri Enti Locali.

ART. 84
NORME TRANSITORIE
1. Fino all’entrata in vigore delle norme Regionali e/o Statali di riassetto delle competenze amministrative
degli Enti Locali, continuano ad applicarsi le norme di cui al T.U., che non siano in contrasto con le disposizioni
contenute nella Legge Regionale.

ART. 85
NORMA FINALE
1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente Statuto, e di farlo osservare come Statuto
della Comunità Montana “Titerno e Alto Tammaro”.-
IL PRESIDENTE
Rag. Antonio Di Maria

COMUNITÀ MONTANA STATUTO